Il traffico stradale svizzero è regolato da leggi severe che mirano a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Chiunque violi queste regole, in particolare sotto l’influenza di alcol o stupefacenti, deve aspettarsi conseguenze di vasta portata. Queste sanzioni sono divise in due categorie: le misure penali (multe, pene pecuniarie o pene detentive) e le misure amministrative (revoca della licenza di condurre). Questo articolo esamina l’attuale situazione legale in Svizzera e spiega quali sanzioni sono previste e come si svolgono le procedure legali.

La base legale: Misure penali e amministrative

In Svizzera, le violazioni della Legge sulla circolazione stradale (LCStr) sono sanzionate secondo due procedure indipendenti:

  1. Misure penali: Sono imposte dal pubblico ministero o da un tribunale e mirano a punire l’autore del reato. Comprendono multe, pene pecuniarie o pene detentive (art. 90 segg. LCStr).
  2. Misure amministrative: Sono imposte dagli Uffici della circolazione cantonali e servono alla sicurezza stradale. Riguardano la licenza di condurre e vanno dall’ammonimento alla revoca della licenza (art. 16 segg. LCStr).

La gravità delle sanzioni dipende dal tipo di infrazione, che è suddivisa in tre categorie: lieve, di media gravità e grave.

Alcol al volante: I limiti di alcolemia e le loro conseguenze

I limiti legali per l’alcol al volante sono chiaramente definiti e portano a sanzioni diverse a seconda della concentrazione di alcol nel sangue (tasso alcolemico).

Concentrazione di alcol nel sangue (tasso alcolemico) Concentrazione di alcol nell’aria espirata (CAAE) Infrazione (Art. 16 LCStr) Conseguenza penale (Art. 91 LCStr) Misura amministrativa (Durata minima della revoca)
0.00‰ 0.00 mg/l Tolleranza zero Nessuna tolleranza per neopatentati, conducenti professionali, ecc. Ammonimento o revoca
0.10‰ – 0.49‰ 0.05 – 0.24 mg/l Nessuna infrazione Nessuna sanzione Nessuna misura
0.50‰ – 0.79‰ 0.25 – 0.39 mg/l Infrazione lieve Multa (possibile procedura di multa disciplinare) Ammonimento (prima volta) o min. 1 mese di revoca (in caso di recidiva)
da 0.80‰ da 0.40 mg/l Infrazione grave Pena pecuniaria o pena detentiva fino a 3 anni min. 3 mesi di revoca (prima volta)

Importante: Per i neopatentati durante il periodo di prova, i conducenti professionali e gli istruttori di guida, si applica la tolleranza zero (0.00‰). Un valore a partire da 0.10‰ può già portare a sanzioni.

Droghe al volante: Tolleranza zero e infrazione grave

Contrariamente all’alcol, una tolleranza zero rigorosa si applica a determinate sostanze stupefacenti nel traffico stradale. La guida di un veicolo a motore sotto l’influenza di sostanze che compromettono la capacità di guida (come THC, cocaina, eroina, anfetamine) è generalmente classificata come infrazione grave.

L’elenco delle sostanze per le quali si applica la tolleranza zero è stabilito nell’ordinanza dell’USTRA (Allegato 1 OAC). La prova viene di solito fornita tramite un prelievo di sangue, ordinato nell’ambito di un controllo di polizia.

“È punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a tre anni chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà (almeno 0.80 per mille) o nonostante l’incapacità di condurre dovuta ad altre cause (ad es. droghe, medicamenti, stanchezza).” (Art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr)

Le conseguenze sono di conseguenza severe:

  • Penalmente: Pena pecuniaria o pena detentiva fino a tre anni.
  • Amministrativamente: Revoca della licenza di condurre per una durata minima di tre mesi (prima volta).

Il ruolo dei test antidroga nei controlli

La polizia utilizza spesso test rapidi in caso di sospetto di consumo di droghe. Questi servono come test preliminare per confermare il sospetto. Un risultato positivo porta di solito all’ordinanza di un prelievo di sangue, la cui analisi fornisce la prova legalmente valida.

Le informazioni sul funzionamento e sui diversi tipi di test, come il test salivare, sono importanti per le persone interessate e per coloro che sono interessati alla prevenzione. Chi desidera informarsi sui diversi metodi di rilevamento può trovare ulteriori informazioni su siti specializzati, ad esempio sul test antidroga in generale o specificamente sul test salivare.

Rifiuto di sottoporsi ai test: Un’infrazione grave

Chiunque si opponga o si sottragga intenzionalmente a un prelievo di sangue, a un test dell’alcol nell’aria espirata o a un altro esame ordinato per accertare l’incapacità di condurre commette anch’egli un’infrazione grave (art. 91a LCStr). Ciò è punito con una pena pecuniaria o una pena detentiva fino a tre anni e comporta la revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi.

La durata della revoca della licenza di condurre (Misure amministrative)

La durata della revoca dipende dalla gravità dell’infrazione e da eventuali precedenti. Le durate minime di revoca sono generalmente:

Infrazione Prima revoca Seconda revoca (entro 5 anni) Terza revoca (entro 5 anni)
Lieve (Art. 16a LCStr) Ammonimento min. 1 mese min. 4 mesi
Di media gravità (Art. 16b LCStr) min. 1 mese min. 4 mesi min. 9 mesi
Grave (Art. 16c LCStr) min. 3 mesi min. 9 mesi min. 12 mesi

In caso di dipendenza da alcol o droghe, l’Ufficio della circolazione può revocare la licenza di condurre a tempo indeterminato (revoca di sicurezza). La riammissione richiede di solito un periodo di astinenza riuscito e un parere medico-del traffico positivo.

Le conseguenze penali: Multa, pena pecuniaria e casellario giudiziale

La sanzione penale dipende dalla gravità del reato:

  • Multa: Viene inflitta per contravvenzioni o reati lievi.
  • Pena pecuniaria: Viene calcolata in aliquote giornaliere ed è la sanzione più frequente per infrazioni di media gravità e gravi.
  • Pena detentiva: Può essere inflitta in casi particolarmente gravi o in caso di recidiva.

Iscrizione nel casellario giudiziale (VOSTRA)

La questione se una condanna appaia nel casellario giudiziale è di grande importanza per le persone interessate.

  • Le contravvenzioni (ad esempio, il consumo di droghe di lieve entità senza relazione con il traffico stradale) di solito non appaiono nell’estratto privato del casellario giudiziale.
  • I delitti e i crimini (ad esempio, la guida in stato di incapacità, il possesso di grandi quantità di droghe) portano a un’iscrizione visibile nell’estratto privato.

La durata della visibilità dipende dall’entità della pena. Una pena pecuniaria rimane di solito nel registro per 10 anni, ma è spesso visibile per un periodo più breve nell’estratto privato. Informazioni dettagliate sulle conseguenze dei reati di droga sul casellario giudiziale in Svizzera sono essenziali per valutare le conseguenze a lungo termine.

Aspetti specifici: Durata di rilevamento e perizie mediche

La durata per la quale le droghe sono rilevabili nel corpo è un fattore critico, in particolare quando viene ordinato un prelievo di sangue. La durata di rilevamento varia notevolmente a seconda della sostanza, della frequenza di consumo e del metodo di test. Le informazioni sulla durata di rilevamento di diverse sostanze sono importanti per poter valutare realisticamente i rischi di un controllo.

Il prelievo di sangue come mezzo di prova

Il prelievo di sangue è il mezzo di prova più affidabile nel diritto della circolazione stradale. Non solo fornisce il valore esatto della concentrazione della sostanza, ma può anche fornire indicazioni sul consumo attivo. L’analisi del prelievo di sangue è il passo decisivo che segue un test preliminare positivo. Questo è anche il motivo per cui, nella giurisprudenza, il prelievo di sangue è considerato lo standard d’oro per la rilevazione di droghe nel corpo.

Conclusione

La legislazione svizzera prevede sanzioni severe e coerenti in caso di violazioni delle regole della circolazione stradale, in particolare sotto l’influenza di sostanze. La combinazione di perseguimento penale e revoca amministrativa della licenza di condurre rende le conseguenze di vasta portata e durature. La prevenzione e il rigoroso rispetto dei limiti di tolleranza zero sono la migliore protezione contro sanzioni sensibili e la perdita del diritto di condurre.